Buongiorno!
Quello che avete aperto è un semplice blog di informazione. Al suo interno troverete ciò che il sottoscritto vuole riportare quanto alla sua attività di rappresentante degli studenti nei seguenti organi:
- CdA Opera Universitaria
- Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza
- Consiglio degli Studenti
Saranno inevitabilmente informazioni di parte, vi prego di scusarmi per questo.

sabato 1 gennaio 2000

Norme per la fruizione delle Residenze universitarie

Premessa

La permanenza nelle strutture abitative  dell’Opera Universitaria è subordinata a principi di civile convivenza e fondata sul reciproco rispetto.

Art. 1 Consegna del posto alloggio

  1. Con apposito “verbale di assegnazione” l’assegnatario riceve in consegna, completo di arredamento ed attrezzature, un posto alloggio della cui integrità si fa responsabile quale depositario.
  2. L’assegnatario riceve altresì un/a badge/chiave (b/c) che gli permette l’accesso alla residenza. All’eventuale smarrimento o furto del b/c l’assegnatario è tenuto a consegnare dichiarazione di smarrimento o furto ed a rifondere le spese per il costo della sua sostituzione fissato in € 5,00 per il badge ed in € 50,00 per le chiavi (comprensivo del costo per il cambio della serratura).
  3. Ciascun assegnatario è altresì corresponsabile degli spazi comuni di pertinenza del proprio alloggio.
  4. La tariffa per il posto alloggio si intende per intera mensilità (comprensiva di concorso spese).
 

Art. 2 Deposito cauzionale

  1. Al momento della consegna del/la b/c l’assegnatario deve documentare l’avvenuto versamento del deposito cauzionale infruttifero.
  2. La somma di cui al comma 1) sarà restituita entro 60 giorni dalla restituzione del/le b/c, qualora il controllo dell’alloggio dia esito positivo.

Art. 3 Termine dell’assegnazione

  1. Alla scadenza dell'assegnazione, l'assegnatario è tenuto a restituire l’alloggio, nelle condizioni in cui erano al momento della consegna, fatta salva la normale usura. I locali in uso dovranno essere restituiti sgombri da ogni effetto personale ed in condizioni di pulizia tali da consentire l'accesso ad altri assegnatari.
  2. La data di scadenza dell'assegnazione è quella specificata dal verbale di assegnazione per il posto alloggio.
  3. Alla scadenza dell’assegnazione o su richiesta dell’Opera Universitaria, l’assegnatario è tenuto a riconsegnare il/la b/c dell’alloggio al personale incaricato; la mancata riconsegna del/la b/c comporterà l’esclusione da ogni altro beneficio offerto dall’Opera Universitaria, nonché l’incameramento, da parte dell’Ente, della cauzione.
  4. La scadenza del contratto è anticipata nel caso di revoca dei benefici dovuta al mancato rispetto di norme comportamentali e nel caso di interruzione del contratto per rinuncia agli studi, trasferimento o conseguimento della laurea, nonché per gravi e comprovati motivi aventi carattere di eccezionalità (vedi art. 7).
 

Art. 4 Uso del posto alloggio

  1. L'assegnatario è tenuto ad adottare un comportamento tale da non arrecare disturbo o pregiudizio ad altri assegnatari o a terzi. L'assegnatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Opera Universitaria di qualsiasi danno arrecato al posto alloggio e agli spazi comuni.
  2. L'assegnatario è tenuto ad osservare le normali cautele atte ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé e per gli altri. L'Opera Universitaria declina ogni responsabilità nel caso di furti di effetti personali e di danni causati dall’assegnatario.
  3. L'assegnatario deve provvedere alla conservazione e pulizia del posto alloggio ricevuto in consegna, nonché al rispetto della struttura e degli spazi comuni.
  4. L’assegnatario deve consentire l’accesso agli incaricati dall’Ente ed agli addetti ai servizi di manutenzione per l’effettuazione degli eventuali interventi tecnici.
  5. Possono essere effettuati, da personale autorizzato, controlli ordinari programmati, entro la fascia oraria 09.00 - 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e senza necessità di preavviso individuale, al fine di verificare le condizioni dell’alloggio e del suo contenuto ed il rispetto del regolamento; detti controlli saranno comunicati agli assegnatari di posto alloggio secondo le modalità ritenute più idonee dall’Opera.

    Nell’eventualità che l’assegnatario non sia presente, gli incaricati, dotati di copia del/la b/c, lasceranno all’interno dell’alloggio un modulo con la descrizione dell’esito del controllo. In caso di esito negativo, il controllo verrà ripetuto entro 7 giorni.

    Qualora quest’ultimo desse ancora esito negativo, l’assegnatario sarà soggetto alle sanzioni di cui all’art. 9.

    Alla scadenza dell’assegnazione, alla restituzione del/la b/c o entro le 48 ore successive, verrà effettuato un dettagliato controllo di fine assegnazione, per verificare le condizioni dell’alloggio e del suo contenuto. Qualora il controllo risulti positivo, si procederà alla restituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 2. Qualora il controllo risulti negativo sarà trattenuto dalla cauzione l’importo atto a rifondere il danno.

    6.  Il personale autorizzato dall’Opera Universitaria può comunque accedere all’alloggio per gravi e urgenti motivi e ogni qual volta si renda necessario intervenire per assicurare il rispetto del regolamento. 
     
     
     
     
     

Art. 5 Divieti

1. è severamente vietato:

    1. installare fili o prese elettriche, oltre ai punti luce esistenti, e comunque apportare qualsiasi modifica agli impianti, nonché utilizzare prese multiple inidonee;
    2. cuocere o riscaldare cibi e bevande nelle camere;
    3. cedere a terzi l'uso dei locali;
    4. tenere animali nei locali della residenza e nelle aree esterne ad essa annesse;
    5. arrecare disturbo agli altri assegnatari, in particolare dopo le 23.00, o tenere un comportamento tale da risultare incompatibile con le esigenze degli altri assegnatari;
    6. fumare in ogni locale;
    7. effettuare fori (con chiodi o altro) sulle pareti, porte o arredi;
    8. destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali e spazi comuni;
    9. impiegare, nelle camere destinate agli utenti, fornelli di qualsiasi tipo, di stufe a gas o stufe elettriche o simili;
    10. tenere materiali infiammabili, sostanze radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
    11. gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori impiegati per la raccolta differenziata;
    12. collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l’incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
    13. gettare nei condotti di scarico dei sanitari materiali che possano otturare le tubazioni;
    14. eseguire o far eseguire lavori di riparazione;
    15. asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei locali comuni e nelle stanze , salvo casi esplicitamente autorizzati dal Gestore;
    16. detenere armi di ogni tipo;
    17. introdurre sostanze stupefacenti.
 

Art. 6 Presenze esterne

  1. L'assegnatario può ricevere ospiti, in via non continuativa, dalle ore 08.00 alle ore 23.00, sotto la propria responsabilità, comunicandone il nome al portiere di servizio nelle residenze ove il servizio è attivo. Le persone in visita dovranno consegnare, presso la portineria, un documento di identità valido, che verrà loro restituito al termine della visita stessa.
  2. Al momento della consegna del documento di identità verrà rilasciato un pass che l’ospite è tenuto a restituire all’uscita e ad esibire in caso gli venga richiesto dal personale autorizzato.

Art. 7 Decadimento o interruzione del beneficio

  1. L'assegnatario deve comunicare per iscritto all’Opera Universitaria, con preavviso di almeno 30 giorni, il verificarsi dei seguenti fatti:

  a) acquisizione del titolo del corso al quale è iscritto (proclamazione di laurea);

  b) rinuncia del posto alloggio per trasferimento ad altra sede universitaria;

  c) rinuncia del posto alloggio per interruzione degli studi;

  d) rinuncia al posto alloggio per altri motivi.

  1. Se la rinuncia al posto alloggio è effettuata da studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale, per motivi di studio certificati dall’Università estera,  il preavviso è ridotto a 15 giorni;
  2. Nel caso in cui non venga rispettato il preavviso di cui ai commi 1 e 2, gli assegnatari saranno tenuti al pagamento di 30 giorni.
  3. La riconsegna del/le b/c è fissata al giorno successivo alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza non venga rispettata sarà applicata una penale pari all’importo della cauzione.
  4. Nel caso in cui si verifichino i fatti di cui alla lettera d), anche nel rispetto dei termini di preavviso, l'assegnatario è vincolato al pagamento della tariffa mensile fino alla data di riconsegna del/la b/c ad una penale pari all'importo della cauzione.

    Qualora il verificarsi della lettera d) sia dovuto a gravi motivi aventi carattere di eccezionalità lo studente può, previa valutazione da parte del Direttore dell’Ente delle motivazioni addotte, essere esonerato dal pagamento della penale. 

Art. 8 Richieste di proroga della durata dell’assegnatari del posto alloggio

  1. La scadenza dell’assegnazione, per gli assegnatari di posto alloggio,  è indicata sul contratto. Nel caso di richiesta di proroga gli assegnatari sono tenuti a presentare istanza scritta all’Opera Universitaria almeno 30 giorni prima dell’originaria scadenza. Le richieste di proroga saranno valutate in base alla disponibilità di alloggi.

Art. 9 Sanzioni

  1. L'assegnatario che violi le presenti Norme o incorra in morosità nel pagamento delle tariffe, è soggetto alle seguenti sanzioni:

    a) richiamo scritto;

    b) sanzione di € 100,00;

    c) revoca del beneficio del posto alloggio e segnalazione all’Università;

    d) revoca di tutti i benefici erogati dall'Opera Universitaria.

  1. Tali sanzioni devono essere comunicate per iscritto all’interessato che può presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  2. Il richiamo scritto è irrogato dal Responsabile incaricato o da un suo sostituto. L’assegnatario di posto alloggio può ricevere al massimo 3 richiami scritti oltre i quali incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  a seconda della gravità delle violazioni. Previa valutazione da parte del Direttore dell’Opera o del Presidente, a seconda della gravità della violazione, l’assegnatario incorre nelle sanzioni di cui ai punti b), c) e d).
  3. Le sanzioni di cui al comma 1 punti b) c) e d), sono irrogate, con comunicazione scritta tramite raccomandata a mano, dal Direttore dell'Opera Universitaria, sentito il Presidente della Commissione Assistenza.
  4. Nel caso in cui si verifichino i fatti di cui alle lettere c) o d) l’Opera Universitaria trattiene il deposito cauzionale a titolo di penale e l’assegnatario è tenuto al pagamento dell’intera mensilità d’affitto.
 

Art. 10 Responsabilità pecuniaria

  1. Nel caso in cui vengano rilevati guasti, danni o ammanchi non imputabili al normale deperimento d’uso oppure ammanchi di arredi o suppellettili e nel caso in cui si rendano necessari interventi di pulizia straordinaria per la negligenza degli occupanti, l’assegnatario deve rifondere le spese sostenute dall’Ente per la riparazione o l’acquisto del bene danneggiato o mancante, o per l’intervento straordinario effettuato. I costi saranno maggiorati del 20% a copertura degli oneri amministrativi.

    Qualora non sia possibile identificare il responsabile del danno, dell’ammanco o della negligenza, saranno considerati responsabili pro quota gli alloggiati che usufruiscono degli spazi comuni.

    In particolare il Responsabile della Residenze, o altra persona da lui incaricata, che rilevi danni, ammanchi o negligenze procede alla loro contestazione redigendo apposito verbale. Il verbale può essere sottoscritto anche dallo studente o dagli altri occupanti l’alloggio, che potranno presentare proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni; nel qual caso decide il Responsabile incaricato entro 15 giorni dall’avvenuta contestazione.

    L’importo del danno deve essere versato entro 15 giorni dalla notifica, pena l’immediata revoca del posto alloggio. 

Art. 11 Assenze

  1. L’assegnatario è tenuto ad utilizzare in modo continuativo il posto alloggio assegnatogli. Le assenze superiori ai 15 giorni continuativi devono essere comunicate e motivate. L’inosservanza è considerata assenza ingiustificata e comporta l’immediata revoca del posto alloggio con pagamento di una penale, pari all'importo della cauzione.
  2. La conferma del posto alloggio è subordinata alla regolarizzazione di eventuali pendenze con l’Opera Universitaria di Trento.

Art. 12 Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio

      1. Il Direttore, o suo delegato, effettuerà il trasferimento d’ufficio ad altro alloggio, anche durante il periodo di assegnazione, nella stessa struttura o in altra struttura, quando si ritenga opportuno di separare assegnatari la cui vicinanza sia diventata difficile a causa di accertata incompatibilità.

    L’Ente si riserva la facoltà di procedere a trasferimenti dell’ospite assegnatario, anche per esigenze organizzative, funzionali o di servizio, anche durante il periodo di locazione. 

Art. 13 Malattie

  1. L’assegnatario è invitato a segnalare malattie contagiose, certificate da personale medico sanitario.

    L’Opera Universitaria, sentita l’autorità sanitaria, può sospendere temporaneamente l’assegnatario dall’uso del posto alloggio fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata. 

Art. 14 Norme finali

  1. Le presenti "Norme" per la fruizione dei servizi abitativi dell'Opera Universitaria sostituiscono le precedenti
  2. Il presente regolamento è applicabile anche alle strutture gestite dall’Opera Universitaria, ma non in proprietà.
  3. Resta salva la facoltà del proprietario dell’immobile di segnalare eventuali inadempienze degli assegnatari del posto alloggio.
 

Art. 15 Modalità di comunicazione

L’Opera Universitaria può avvalersi, per comunicare con gli studenti, indifferentemente di strumenti cartacei o elettronici.

Art. 16 Norme di rinvio

    1. Per quanto altro non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni dei codici civile e penale e delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana.

Nessun commento: